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Ritornano gli ecoincentivi con la Finanziaria 2007A fine Dicembre 2006 è stata pubblicata
la Legge Finanziaria approvata con la Legge 296 del 27/12/2006 che
definisce una volta per tutte le modalità degli ecoincentivi e l'aumento
delle tasse automobilistiche.
1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo (solo questi E NON ANCHE LE AUTOVETTURE) "euro 0" o "euro 1" senza l'acquisto di un veicolo nuovo, se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 01/01/2007 al 31/12/2007 è previsto: - un contributo pari al costo della demolizione – ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. – nei limiti di € 80 a veicolo. Tale contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato; - il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati. Benché tale fattispecie non dovrebbe richiedere particolari formalità segnaliamo che la richiesta di radiazione deve essere fatta ai sensi della Legge 296/2006 comma 224 e nel campo altri dati deve essere specificato che NON si effettua alcun acquisto di veicolo nuovo ecologico. 2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli ad uso promiscuo "euro 0" o "euro 1" con acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è previsto: - un contributo di € 800; - l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L’esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo:
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. 3. Nel caso di rottamazione di autocarro - avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato "euro 0" o "euro 1" – a fronte dell’acquisto di autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come "euro 4" o "euro 5", è previsto: - un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92). Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. 4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è previsto: - un contributo di € 1500; - un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. Attenzione l'incentivo non viene erogato se il veicolo acquistato è trasformata a metano/GPL successivamente a cura dello stesso costruttore o dell'importatore o del concessionario . In questo caso però, ove ne ricorrano le condizioni (cioè siano disponibili i fondi -50 mln euro per i prossimi 3 anni + 2.06 mln euro per anno-) è possibile beneficiare dell'incentivo di 650€ previsto dal comma 238 per le trasformazioni effettuate entro tre anni di vita dall'immatricolazione del veicolo. I concessionari/installatori aderenti all'iniziativa devono usare la procedura informatica messa a disposizone dal Consorzio Ecogas (www.ecogas.it) per la prenotazione online del contributo. La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Hanno diritto a tutti gli incentivi sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, tuttavia le persone giuridiche e i soggetti titolari di partita IVA possono usufruire dei contributi di cui sopra nei limiti previsti dal regime cosidetto "de minimis" (comma 229), ossia non possono aver usufruito negli ultimi 3 anni di aiuti pubblici sottoposti a regime "de minimis" complessivamente superiori a 200.000 €; tale requisito deve essere autocertificato (vedi modulo qui a fianco). 5. Nel caso di rottamazione di motocicli "euro 0" a fronte di acquisto di motocicli nuovi "euro 3", è prevista: - l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque annualità; - un contributo, anticipato dal centro di demolizione autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo. Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna al PRA della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007. OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario) Per consentire le
verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore
dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000 (facsimili All. 1, 2, 3 e 4), nella quale dovrà indicare: Inoltre dovrà essere allegata copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati, copia del contratto di acquisto e copia dello stato di famiglia dell’acquirente avente data non anteriore a sei mesi (nelle casistiche che lo richiedono). Il venditore ha l’obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA. La Legge evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione. Poiché per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 è stata prevista la consegna della documentazione al PRA entro il 31 gennaio 2007 e quindi anche in data successiva alle eventuali avvenute prime iscrizioni al PRA e/o radiazioni presumibilmente, nelle more di un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene che anche per i veicoli di cui ai punti 2, 3 e 4 acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, sia possibile consegnare la documentazione integrativa anche in data successiva. Le modalità con le quali presentare tale documentazione integrativa saranno oggetto di prossime successive indicazioni. |
| Tratto da ACI PRA |
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